FAQ SICUREZZA

RELAZIONE TECNICA ACCORDO 2025
Dossier Tecnico 2026

Accordo
Stato-Regioni 2025

L’Accordo n. 59/2025 rappresenta il nuovo testo unico per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Esso abroga e sostituisce le precedenti intese, uniformando i criteri di erogazione, i contenuti didattici e i requisiti dei soggetti formatori per garantire standard qualitativi omogenei su tutto il territorio nazionale.

Formazione Preposto

L’Accordo introduce l’obbligo di aggiornamento biennale per il preposto. La formazione deve essere svolta esclusivamente in presenza fisica o videoconferenza sincrona, con divieto totale di ricorso all’e-learning per garantire l’incisività del ruolo di vigilanza attiva sul campo.

Regime Transitorio

È istituita una fase transitoria di 12 mesi, fino al 19 maggio 2026. Durante questo periodo è consentito avviare percorsi formativi conformi alle vecchie disposizioni (Accordo 2011/2012), fatta eccezione per le nuove attrezzature identificate nella Parte II, che richiedono l’adeguamento immediato.

Articolo 73 – Attrezzature

L’abilitazione all’uso delle attrezzature segue criteri più rigidi. Viene sancito l’obbligo di presenza fisica sia per la teoria che per la pratica. Vengono inoltre catalogate nuove macchine (come carroponti e caricatori per movimentazione materiali) che richiedono percorsi abilitanti specifici.

Governance e Archivio

I soggetti formatori devono garantire la massima tracciabilità attraverso il “Fascicolo del Corso”, un archivio documentale obbligatorio da conservare per almeno 10 anni. Vengono definiti i ruoli inderogabili del Tutor d’aula, la cui figura non può mai coincidere con quella del docente.

Verifiche e Lingua

L’Accordo pone un accento critico sulla verifica della comprensione linguistica per i lavoratori stranieri. Inoltre, viene ribadito che la verifica finale dell’apprendimento è sempre obbligatoria per ogni tipologia di corso, anche dove non esplicitamente indicata in tabella.

Modulo Cantieri

Per i datori di lavoro e i dirigenti di imprese affidatarie è previsto un modulo aggiuntivo specifico per la sicurezza nei cantieri. L’adeguamento a tali contenuti diventa il parametro di riferimento per dimostrare la “formazione adeguata” richiesta dal D.Lgs. 81/08.