FAQ SICUREZZA
Accordo
Stato-Regioni 2025
Formazione Preposto
L’Accordo introduce l’obbligo di aggiornamento biennale per il preposto. La formazione deve essere svolta esclusivamente in presenza fisica o videoconferenza sincrona, con divieto totale di ricorso all’e-learning per garantire l’incisività del ruolo di vigilanza attiva sul campo.
Regime Transitorio
È istituita una fase transitoria di 12 mesi, fino al 19 maggio 2026. Durante questo periodo è consentito avviare percorsi formativi conformi alle vecchie disposizioni (Accordo 2011/2012), fatta eccezione per le nuove attrezzature identificate nella Parte II, che richiedono l’adeguamento immediato.
Articolo 73 – Attrezzature
L’abilitazione all’uso delle attrezzature segue criteri più rigidi. Viene sancito l’obbligo di presenza fisica sia per la teoria che per la pratica. Vengono inoltre catalogate nuove macchine (come carroponti e caricatori per movimentazione materiali) che richiedono percorsi abilitanti specifici.
Governance e Archivio
I soggetti formatori devono garantire la massima tracciabilità attraverso il “Fascicolo del Corso”, un archivio documentale obbligatorio da conservare per almeno 10 anni. Vengono definiti i ruoli inderogabili del Tutor d’aula, la cui figura non può mai coincidere con quella del docente.
Verifiche e Lingua
L’Accordo pone un accento critico sulla verifica della comprensione linguistica per i lavoratori stranieri. Inoltre, viene ribadito che la verifica finale dell’apprendimento è sempre obbligatoria per ogni tipologia di corso, anche dove non esplicitamente indicata in tabella.
Modulo Cantieri
Per i datori di lavoro e i dirigenti di imprese affidatarie è previsto un modulo aggiuntivo specifico per la sicurezza nei cantieri. L’adeguamento a tali contenuti diventa il parametro di riferimento per dimostrare la “formazione adeguata” richiesta dal D.Lgs. 81/08.
